venerdì, Aprile 19
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EMERGENZA COVID-19 / LIMITAZIONI AL CONSUMO E ALLA VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE

A seguito di diverse segnalazioni di assembramenti verificatisi nelle immediate vicinanze di pubblici esercizi, al fine di garantire nella cd. Fase2 l’effettivo rispetto delle misure di contenimento e di prevenzione rese necessarie dall’emergenza sanitaria del Covid-19, in particolare il divieto di assembramento e l’obbligo del distanziamento fisico, il Sindaco di Chieri Alessandro SICCHIERO, d’intesa con l’assessore al Commercio Luciano PACIELLO e l’assessore alla Polizia Municipale Paolo RAINATO, ha adottato quest’oggi un’Ordinanza che introduce il divieto di consumo e di vendita di bevande alcoliche.

1)      È vietato CONSUMARE bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 18.30 alle ore 7.00 su area pubblica o area privata ad uso pubblico (compresi i parchi e i giardini);

2)      È vietata la VENDITA per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 21.00 alle ore 7.00 da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, eccetto le medie e grandi strutture di vendita ed i centri commerciali. Il divieto è esteso ai titolari di attività di somministrazione di cibi e bevande in forma itinerante.

3)      È consentito il CONSUMO di bevande alcoliche SOLO all’interno dei pubblici esercizi in sede fissa e all’esterno degli stessi nelle aree in concessione esclusivamente con servizio ai tavoli (cioè ai tavolini su suolo pubblico, nei dehors e strutture similari).

4)      È fatto obbligo ai titolari dei pubblici esercizi di dare pubblicità a tali divieti tramite affissione di cartellonistica ben evidente alla clientela;

In caso di violazione di tali divieti, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 400 euro ai 3mila euro.

 

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