venerdì, Marzo 29
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Coronavirus / Fase 2: spostamenti, congiunti, seconde case: ecco le FAQ del Governo

Il DPCM del 26 aprile ha introdotto a partire dal 4 maggio diverse novità, tra le quali, per esempio, la possibilità delle visite ai propri congiunti e la riapertura di parchi e giardini pubblici, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed evitando comunque gli assembramenti (i sindaci potranno decidere di chiudere nuovamente e in via temporanea i parchi, qualora il divieto di assembramento non potesse essere garantito).

Diventa obbligatorio l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico. Si può tornare a effettuare l’attività motoria e quella sportiva, individualmente, anche distanti da casa. Altra importante novità riguarda la possibilità di svolgere celebrazioni funebri, con un numero di partecipanti massimo fissato in 15 persone, indossando le mascherine protettive  e possibilmente all’aperto.

Il DPCM, sempre a partire dal 4 maggio, consente la ristorazione da asporto per bar, ristoranti e simili, che si va ad aggiungere all’attività di consegna a domicilio già ammessa. Ripartono diverse attività produttive e industriali, le attività per il settore manifatturiero e quello edile, insieme a tutte le attività all’ingrosso ad essi correlati, con l’obbligo di rispetto delle regole vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Ma su modulo di autocertificazione, congiunti, spostamenti nella regione di residenza, trasferimenti nelle seconde case, tanti i dubbi sorti. E oggi il Governo tenta di fugarli con una lunga serie di domande e risposte che dovrebbero rendere unica l’interpretazione delle disposizioni che entrano in vigore lunedì 4 maggio aprendo la “Fase 2”.

In attesa che il Viminale emani la consueta circolare ai Prefetti e alle Forze dell’Ordine con le indicazioni su come applicare le nuove norme e le eventuali sanzioni per i trasgressori, cerchiamo di capirne di più leggendo le FAQpubblicate sul sito del Governo, fermo restando che la Fase 2 non è un “tana liberi tutti”, non è un tornare ai modelli di vita ante coronavirus visto che l’emergenza non è per niente alle spalle e nessuno può escludere una recrudescenza dell’epidemia da Covid-19. nelle prossime settimane.

In materia di spostamenti ecco dunque le risposte pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Posso spostarmi per far visita a qualcuno?

Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio.

In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.

Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi?

L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.

Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Si può uscire per fare una passeggiata?

Si può uscire dal proprio domicilio solo per andare al lavoro, per motivi di salute, per necessità (il decreto include in tale ipotesi quella di visita ai congiunti, vedi precedente FAQ), o per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto. Pertanto, le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati.

Ad esempio, è giustificato da ragioni di necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, ovvero per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti.

Inoltre, è giustificata ogni uscita dal domicilio per l’attività sportiva o motoria all’aperto. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità consentite. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.

In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento, e quindi all’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di un metro fra le persone.

Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5°?

I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?

Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020.t

Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?

Sì. Il decreto prevede che sia in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, anche se comporta uno spostamento  tra regioni diverse.

Una volta che si sia fatto rientro, è possibile spostarsi nuovamente al di fuori della Regione di domicilio/abitazione/residenza raggiunta?

Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute.

Pertanto, una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un’altra Regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti al di fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati.

Ho un figlio minorenne, posso accompagnarlo in un parco, una villa o un giardino pubblico?

Sì. L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, condizionato però al rigoroso rispetto del divieto di ogni forma di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Non possono essere utilizzate le aree attrezzate per il gioco dei bambini che, ai sensi del nuovo d.P.C.M., restano chiuse.
Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.

È consentito fare attività motoria o sportiva?

L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione.

Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro, se si tratta di semplice attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.

Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.

Posso utilizzare la bicicletta?

L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che proseguono l’attività di vendita. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto. In ogni circostanza deve comunque essere osservata la prescritta distanza di sicurezza interpersonale.

Posso andare al cimitero per omaggiare un caro defunto?

Sì, è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento.

Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile evitare tali assembramenti, il Sindaco può disporne la temporanea chiusura.

Seconde case nella stessa regione: è confusione

Veniamo ora al tema delle seconde case che non viene affatto sfiorato. Nel precedente decreto era chiaramente scritto che “…è vietato anche ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.” In quello che entra in vigore da lunedì 4 questa prescrizione non è più prevista.
Ed è scaduta anche la specifica ordinanza del ministero della Salute che il 20 marzo aveva esplicitamente vietato il trasferimento nei giorni festivi e prefestivi, in quelli immediatamente precedenti e successivi.

Insomma, così facendo resta il dubbio ai tanti che, ad esempio risiedendo a Roma ed avendo una seconda casa nel Lazio, al mare o in montagna, erano in attesa di sapere se erano legittimati a trasferirvisi. Dovranno ricorrere all’individuazione nelle località di vacanza di una persona definibile stabile legame affettivo, visto che invece le maglie sui “congiunti” sono state larghissime?

Più banalmente invece, verrebbe da dire che tutto ciò che non è esplicitamente vietato (come lo era prima) è quindi consentito e dunque, fatti salvi eventuali divieti imposti dai sindaci dei singoli comuni laziali, trasferirsi stabilmente in una seconda casa per passarvi la primavera e l’estate si potrebbe.

“Si potrebbe”: il condizionale è però d’obbligo perchè invece secondo altre fonti le FAQ del 25 aprile, quelle che recitavano così: “L’accesso alla seconda casa può essere consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni…” sarebbero ancora in vigore, non sarebbero state superate da quelle del 2 maggio.

In sintesi, sul tema non possiamo non sottolineare una certa confusione e mancanza di chiarezza sia a livello nazionale che regionale: neanche dalla Regione Lazio, infatti, sono arrivate parole chiare sul tema.

Autocertificazione

E’ scontato che servirà ancora l’autocertificazione per giustificare i propri spostamenti durante la Fase 2, ma il modulo non dovrebbe cambiare rispetto a quello attuale, a parte il riferimento normativo al nuovo decreto che contiene ulteriori motivazioni che rendono legittimo lo spostamento. Nelle prossime ore sarà scaricabile dal sito del Viminale.

Altri temi, altre domande altre risposte

Per tutte le altre domande e risposte su pubblici esercizi e attività commerciali, attività produttive, professionali e servizi, cantieri, agricoltura, allevamento e pesca, università cliccare qui: http://www.governo.it/it/faq-fasedue

 

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