giovedì, Marzo 28
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CHIEDILO ALL’AVV \ Io resto a casa

#iorestoacasa

Avv. Elena Balcet – Studio legale Avv. Conti

La regola generale è sempre quella: restare a casa.

Intorno a questo semplice concetto gravitano gli ultimi decreti adottati dal governo e a questa regola dobbiamo attenerci.

Ma quali sono le eccezioni previste? Quando possiamo uscire e come?

NON possono uscire (mai!) i soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus.

Per gli altri utenti nella pagina del sito del Ministero dedicata alle FAQ troviamo la risposta a molti degli interrogativi che ci vengono posti negli ultimi giorni, soprattutto come studio legale (link http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278?fbclid=IwAR1_gdNFqvLT6ufXiI62l77IzERu98rFZQ1owoOrhZ_bWR4XiwQR3lyvxz4).

Vediamo qualche esempio.

Si può uscire di casa per andare al lavoro, per ragioni di salute ovvero per altre comprovatenecessità (su tutti, l’acquisto di generi alimentari e di prima esigenza). Occorre però essere in grado di dimostrare dette eventualità, mediante la compilazione dell’autocertificazione (fornita dagli agenti di polizia giudiziaria e che trovate anche al link https://www.interno.gov.it/it/speciali/coronavirus), la quale verrà comunque verificata (ve lo assicuriamo!) e la cui non veridicità integra fattispecie di reato.

Possiamo quindi uscire, sempre laddove sia indispensabile, per andare dal meccanico, per reperire generi alimentari ed altri beni rientranti nelle categorie identificate dalla normativa (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/11/20A01605/sg), tra cui quotidiani, prodotti per fumatori, alimenti per animali, prodotti per l’igiene personale o articoli da ferramenta.

È inoltre consentito recarsi presso soggetti non autosufficienti (anziani o diversamente abili), tenendo però a mente che si tratta di soggetti estremamente vulnerabili, così come i genitori separati possono spostarsi per raggiungere (o riaccompagnare) i figli minorenni in osservanza al provvedimento che disciplina le modalità di visita.

Possiamo scendere a gettare i rifiuti e per le esigenze fisiologiche del nostro animale di compagnia, ma restando nei pressi dell’abitazione, mentre le visite dal veterinario se non urgenti o improcrastinabili devono essere rinviate.

E le passeggiate? E lo sport? Nel primo caso sono limitate all’espletamento delle prime tre ipotesi (lavoro, salute o necessità), mentre le attività sportiva o motore all’aperto sono autorizzate (anche senza avere con sé l’autocertificazione), purché nei pressi dell’abitazione, singolarmente e con possibilità di verifica da parte delle autorità).

Le commissioni vanno in ogni caso svolte, limitandole anche nella frequenza al minimo indispensabile,da un solo componente del nucleo familiare e rispettando le regole già note (1mt di distanza interpersonale e niente assembramenti).

Se è necessario spostarsi in due persone non si può utilizzare la moto e occorre mantenere la distanza di sicurezza (verosimilmente il terzo trasportato dovrà viaggiare nei sedili posteriori), salvo che non si tratti di soggetti conviventi.

In conclusione il consiglio generale è questo: non uscite, se proprio volete uscire chiedetevi se è proprio necessario (tenendo a mente tutte le conseguenze che un gesto non ponderato potrebbe avere) e, se lo è, adottate tutte le precauzioni previste per evitare il contagio.

Lo studio legale Conti è in ogni caso a Vostra completa disposizione per ogni eventualità e necessità di chiarimento (anche via Skype, Whatsapp, nonché i classici telefono ed e-mail).

Avv. Elena Balcet – elena.balcet@studioavvocatoconti.it
Avv. Vittorio Conti – avv.conti@studiolegaleconti.it

Tel. 011.19703674

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